Newsletter agosto 2026
Agosto 2026Con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione della Riforma dello Sport, con particolare riferimento al lavoro sportivo, ai rimborsi dei volontari, all’IRAP, all’IVA e al regime previsto dalla Legge 398/1991.
Società sportive dilettantistiche e divieto di distribuzione degli utili
Il D.Lgs. 36/2021 consente alle società sportive dilettantistiche una forma di lucratività attenuata, permettendo, entro determinati limiti, di destinare una quota degli utili all’aumento gratuito del capitale o alla distribuzione di dividendi.
L’esercizio di questa facoltà, tuttavia, non garantisce l’accesso alla de-commercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall’articolo 148 del TUIR e alla relativa irrilevanza ai fini IVA.
Per beneficiare di queste agevolazioni, le SSD devono rispettare il più rigoroso divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili previsto dalla normativa fiscale. Diventa quindi essenziale verificare che lo statuto sia conforme sia al D.Lgs. 36/2021 sia alle disposizioni del TUIR.
Soglia di esenzione per il lavoro sportivo
La soglia di 15.000 euro annui non imponibili si applica indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata e riguarda, quindi, anche i rapporti di lavoro subordinato.
Sulla parte dei compensi che supera tale limite trovano applicazione le ordinarie regole fiscali previste per il lavoro dipendente.
Rimborsi spese ai volontari
I rimborsi forfettari riconosciuti ai volontari per eventi e manifestazioni sportive, fino a 400 euro mensili, devono essere considerati nel calcolo della soglia annuale di 15.000 euro.
Il limite deve quindi essere attentamente monitorato. Se viene superato, anche per effetto di altri compensi derivanti da lavoro sportivo, il rimborso forfettario diventa imponibile e viene assoggettato a ritenuta d’acconto.
Collaborazioni amministrative e IRAP
La Circolare conferma che l’esclusione dalla base imponibile IRAP, entro il limite complessivo di 85.000 euro annui, riguarda tutte le collaborazioni coordinate e continuative nell’area del dilettantismo.
L’agevolazione si applica pertanto non soltanto ai tecnici sportivi, ma anche ai collaboratori che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Esenzione IVA e semplificazione degli adempimenti
Gli enti sportivi che effettuano prestazioni connesse alla pratica dello sport in regime di esenzione IVA possono avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’articolo 36-bis del DPR 633/1972.
Restano invece invariati gli ordinari obblighi fiscali per le eventuali operazioni imponibili effettuate dall’ente.
Raccolte fondi e regime della Legge 398/1991
Per gli enti sportivi, comprese le società sportive, che hanno optato per il regime della Legge 398/1991, viene confermata la detassazione dei proventi commerciali connessi alle attività istituzionali e delle raccolte pubbliche di fondi.
L’agevolazione è riconosciuta nel limite di:
- due eventi all’anno;
- proventi complessivi non superiori a 51.645,69 euro.
La Circolare offre quindi indicazioni operative importanti, ma evidenzia anche la necessità, per associazioni e società sportive, di verificare statuti, contratti, compensi e rimborsi alla luce delle nuove disposizioni.
Lo Studio resta a disposizione per esaminare singole situazioni e fornire assistenza nell’applicazione della normativa.
